Proroga versamenti imposte

Nel corso dell’iter di conversione del DL 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), il cui termine è stato fissato al 13/10/2020, in Commissione Bilancio del Senato è stato approvato l’emendamento che prevede, con l’introduzione dell’art. 98-bis nel DL 104/2020, la possibilità di regolarizzare, entro il 30/10/2020 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP che dovevano essere effettuati entro 20 luglio 2020 ovvero entro il 20 agosto 2020 (in questo secondo caso, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo). Ai fini della regolarizzazione, il versamento deve essere maggiorato dello 0,80% delle imposte dovute.
Si ricorda che il DPCM 27/06/2020 ha fatto slittare il termine di versamento:
- del saldo 2019 e del primo acconto 2020 (originariamente fissato al 30/06/2020)
- delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi
- dell’IVA correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità
- dell'IRAP per i soggetti che non fruiscono della cancellazione del saldo 2019 e del 1° acconto 2020.
- per i soggetti ISA, contribuenti minimi e forfetari.
dal 30/06/2020 al 20/07/2020 (o entro il 20/08/2020 applicando la maggiorazione dello 0,4% in luogo del 30/07/2020).
L’emendamento approvato nel corso dell’iter di conversione del DL Agosto, prevede che chi non ha effettuato i necessari pagamenti entro i termini previsti (20 luglio 2020 senza alcuna maggiorazione oppure 20 agosto 2020 con la maggiorazione dello 0,40%), potrà regolarizzare la propria posizione pagando le somme dovute entro il 30/10/2020, con la maggiorazione dello 0,80%.
AMBITO SOGGETTIVO
Da un punto di vista soggettivo, l’ulteriore “proroga” è applicabile ai medesimi soggetti che hanno fruito della proroga prevista dal DPCM 27/06/2020. Si tratta dei seguenti soggetti:
- soggetti ISA, con ciò intendendosi:
- i contribuenti che esercitano quale attività esclusiva/prevalente un’attività per la quale sono stati validati gli ISA
- indipendentemente dall’eventuale presenza di cause di esclusione di natura soggettiva (es: contribuenti minimi/forfettari; L. 398/91; ecc.) o oggettiva, indicate nei rispettivi quadri reddituali (es: non normale svolgimento dell’attività; ecc.)
- con ricavi/compensi non superiori al limite di € 5.164.569
- i contribuenti forfettari ed i “contribuenti minimi” (ex art. 27, c. 1 e 2, DL 98/2011)
- i soggetti che partecipano, ex artt. 5, 115 e 116 Tuir, a società/associazioni/imprese "trasparenti" le quali soddisfano i requisiti di cui sopra (soci di società di persone/studi associati o Srl in trasparenza fiscale; collaboratori dell’impresa familiare; ecc.).
Pur se non espressamente richiamati, si ritiene la proroga riguardi anche i soggetti che determinano il reddito con di criteri forfetari (es: associazioni in L. 398/91; tonnage tax; ecc.)
AMBITO OGGETTIVO
Da un punto di vista oggettivo, al pari di quanto previsto dal DPCM 27/06/2020, la proroga trova applicazione:
- "ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi " - quindi non solo IRPEF e IRES, ma tutti i versamenti:
- che rivengono dalle dichiarazioni dei Redditi ed Irap
- sia a saldo che in acconto
NECESSARIO IL "CALO DEL FATTURATO" NEL 1° SEMESTRE 2020
L’ulteriore proroga dei versamenti non è generalizzata, ma trova applicazione ai soggetti indicati a condizione che gli stessi abbiano subito “una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente”.
Seguendo le indicazioni dettate dalla CM 9/E/2020 (par. 2.2.5) in relazione al decreto Liquidità (D.L. 23/2020), si osserva che il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi al primo semestre del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale disposta dalla norma in commento, va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi da gennaio a giugno e fatturate/certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica di tali mesi, cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.
La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (campo 2.1.1.3 della fattura elettronica) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (campo 2.1.8.2 della fattura elettronica).
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