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Contributo a fondo perduto: regole in chiaro

Con il Provvedimento del 10/06/2020 (pubblicato in tarda serata), l’Agenzia delle Entrate ha definito le procedure operative per il riconoscimento del contributo a fondo perduto ex art. 25 Dl 34/2020 (DL Rilancio).

Nello specifico sono stati definiti contenuto informativo, modalità e termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento dell’agevolazione.

BENEFICIARI

Destinatari del contributo a fondo perduto sono:

  • i soggetti esercenti attività d’impresa, commerciale o agricola
  • i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo ex art. 28 del DL 18/2020
  • gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore
  • e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali

che:

  • sono in attività alla data di presentazione dell'istanza
  • hanno iniziato l’attività in data antecedente il 01/05/2020
  • non rientrino tra i soggetti cui spettano alcune delle indennità forfettarie di cui agli art. 27 (professionisti senza cassa) e 38 del DL DL 18/2020.
  • con ricavi/compensi 2019 non superiori a €. 5 milioni (per le imprese con periodo d’imposta non solare va fatto riferimento al periodo d’imposta antecedente a quello in corso all’entrata in vigore del DL Rilancio)

SOGGETTI ESCLUSI: non accedono al contributo:

  • gli enti pubblici
  • gli intermediari finanziari, ex art. 162-bis Tuir (banche/assicurazioni, holding di partecipazione e industriali, ecc.)
  • i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti ad una Cassa professionale (D.lgs 509/1994, 10/1196) o meno (iscritti alla Gest. sep. Inps) ed i lavoratori dello spettacolo.

AMMONTARE CONTRIBUTO

Nel riquadro requisiti dell’istanza, il richiedente deve:

  • dichiarare, barrando l’apposita casella, di essere un soggetto diverso da quelli a cui non spetta il contributo (precedentemente indicati)
  • determinare, con l’indicazione negli appositi campi, l’ammontare del contributo applicando alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, una delle seguenti percentuali: 20%, 15% o 10% in ragione del volume dei ricavi/compensi 2019 (per i soggetti solari) rispettivamente (andrà barrata la rispettiva casella):
    • inferiore a € 400.000
    • superiore a € 400.000 ma inferiore a € 1.000.000
    • superiore a € 1.000.000 ma inferiore a € 5.000.000.

L'ammontare di ricavi/compensi va individuato nelle seguenti caselle delle dichiarazioni presentate:

MODELLO DICHIARATIVO

RICAVI/COMPENSI

REGIME

CAMPI DI RIFERIMENTO

Persone Fisiche (PF)

Ricavi

Contabilità Ordinaria

RS 116

Contabilità Semplificata

RG2, Col. 2

Compensi

RE2, Col. 2

Ricavi/Compensi

Regime L. 190/2014

Da LM 22 a LM 27, Col 3

Ricavi/Compensi

Regime Dl 98/2011

LM 2

Società di Persone (SP)

Ricavi

Contabilità Ordinaria

RS 116

Contabilità Semplificata

RG 2, col. 5

Compensi

RE 2

Società di Capitali (SC)

Ricavi

RS 107, col. 2

Enti Non Commerciali (ENC)

Ricavi

Contabilità Ordinaria

RS 111

Contabilità Semplificata

RG 2, Col 7

Regime Forfetario ex 145 Tuir

RG 4, Col. 2

Contabilità Pubblica

RC 1

 

Compensi

RE 2

L'ammontare del contributo è riconosciuto, comunque, ai soggetti beneficiari per un importo non inferiore a

  • € 1.000 per le persone fisiche
  • € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (contributo minimo).

SOGGETTI CHE HANNO INIZIATO L’ATTIVITA’ POST 31/12/2018

Qualora il soggetto richiedente:

  • abbia iniziato l’attività dopo il 31/12/2018
  • ovvero abbia avuto il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza “Covid-19” (31/01/2020), il contributo è determinato come segue:
  • se la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulti negativa (cioè il dato del 2020 è inferiore al dato del 2019), a tale differenza si applicherà la percentuale del 20, 15 o 10 per 4 cento a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore;
  • nel caso in cui la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulti positiva o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

Si prevede che l’istanza per il riconoscimento dell’agevolazione vada presentata:

  • dal 15/06/2020 al 13/08/2020
  • dal 25/06/2020 al 24/08/2020, nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto.

Dopo la presentazione dell’istanza nei termini suddetti:

  • ove si riscontrino degli errori
  • è possibile presentare una nuova istanza negli anzidetti termini, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa
  • l’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo. In sostanza, è possibile presentare una istanza “correttiva” nei termini, a condizione che non sia stata emessa la ricevuta di accoglimento dell’istanza precedente
  • è possibile presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo, che può essere inviata anche oltre i termini indicati.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

La trasmissione dell’istanza (e relativa autocertificazione) andrà effettuata (anche tramite intermediario abilitato con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”):

  • contributo < €150.000: tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate oppure mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” (non è ammesso l'invio cartaceo). Per ogni domanda, il sistema dell’Agenzia effettuerà due elaborazioni successive relative ai controlli formali e sostanziali. L’esito delle due elaborazioni sarà comunicato con apposite ricevute restituite al soggetto che ha trasmesso l’istanza;
  • contributo > € 150.000: tramite PEC, allegando l’istanza in formato pdf con apposizione della firma digitale del richiedente.

ITER DOPO PRESENTAZIONE ISTANZA

Presentata l’istanza:

  • è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta:
    • la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione
    • ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti
  • entro 7 giorni lavorativi dalla data della ricevuta di presa in carico è rilasciata una seconda ricevuta che attesta:
    • l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento: l’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diverso dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.
    • ovvero lo scarto dell’Istanza, in tale ultimo caso con indicazione dei motivi del rigetto.
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