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Fatturazione elettronica: nuovi codici obbligatori dal 1° Gennaio 2021

L’ Agenzia delle entrate, con il provvedimento n. 99922/2020 del 28 Febbraio 2020, ha pubblicato le nuove specifiche tecniche del tracciato xml, in sostanza i nuovi codici per la fatturazione elettronica con un significativo ampliamento dei documenti che possono essere trasmessi al Sistema di Interscambio.

Dal 1° Ottobre 2020 viene previsto l’utilizzo facoltativo dei nuovi codici che dal 1° Gennaio 2021 diventeranno obbligatori.

Da tale data, il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente i documenti strutturati con il nuovo tracciato xml.

Di seguito si dettagliano i nuovi codici per fattura elettronica:

Reverse charge “interno”

Mentre fino al 31 dicembre 2020 il codice relativo al tipo documento TD20 potrà essere utilizzato sia per emettere l’autofattura spia, nel caso di mancata emissione da parte del cedente/prestatore, sia per emettere autofattura per l’acquisto di servizi da soggetti extra UE e per assolvere al reverse charge “interno” ed “esterno”, dal 1° Gennaio 2021, per il reverse charge “interno” sarà obbligatorio indicare nel campo “Tipo documento”:

  • il codice TD16 per l’assolvimento di quello interno;
  • il codice TD17 nelle ipotesi di acquisti di servizi da soggetti UE ed extra-UE;
  • il codice TD18 nel caso di acquisti di beni da fornitori UE.

Fatture differite e ulteriori nuove tipologie di autofatture

Saranno inoltre introdotti due nuovi tipi di documento da utilizzare specificatamente per le fatture differite e ulteriori nuove tipologie di autofatture per indicare in modo più preciso il motivo dell’emissione di tale documento.

Tracciato 1.6 – Tipo documento:

  • TD01 Fattura
  • TD24 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a)
  • TD25 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo Periodo, lett. b)
  • TD02 Acconto/Anticipo su fattura
  • TD03 Acconto/Anticipo su parcella
  • TD04 Nota di Credito
  • TD05 Nota di Debito
  • TD06 Parcella
  • TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
  • TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
  • TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
  • TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c. 2, D.P.R. n. 633/1972
  • TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6, c. 8, D.Lgs. n. 471/1997 o art. 46, c. 5, D.L. n. 331/1993)
  • TD21 Autofattura per splafonamento
  • TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
  • TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
  • TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 D.P.R. n. 633/1972)
  • TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Ritenute multiple e di tipo previdenziale

Rispetto alla versione 1.5 del tracciato xml è stata introdotta la possibilità di inserire in fattura ritenute di tipo previdenziale oltre alla ritenuta d’acconto. Sarà perciò possibile inserire più ritenute all’interno dello stesso documento.

Si passerà dagli attuali tipi ritenuta:

  • RT01 Ritenuta persone fisiche
  • RT02 Ritenuta persone giuridiche,

al seguente elenco:

  • RT01 Ritenuta persone fisiche
  • RT02 Ritenuta persone giuridiche
  • RT03 Contributo INPS
  • RT04 Contributo ENASARCO
  • RT05 Contributo ENPAM
  • RT06 Altro contributo previdenziale. 

Codici natura IVA

Le nuove specifiche tecniche del tracciato xml permetteranno di rappresentare in modo più dettagliato le varie fattispecie di operazioni esenti e non imponibili ai fini IVA e quelle soggette al meccanismo dell’inversione contabile.

Tracciato 1.6 – Codice natura

  • N1 – operazioni escluse da IVA ex art. 15, D.P.R. n. 633/1972
  • N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7- septies del D.P.R. n. 633/1972
  • N2.2 non soggette – altri casi
  • N3.1 non imponibili – esportazioni
  • N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie
  • N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino
  • N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
  • N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
  • N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
  • N4 – operazioni esenti da IVA
  • N5 – operazioni soggette al regime del margine / IVA non esposta in fattura
  • N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
  • N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro
  • N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile
  • N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati
  • N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
  • N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
  • N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
  • N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico
  • N6.9 inversione contabile – altri casi
  • N7 – IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40, commi 3 e 4, e art. 41, comma 1, lettera b, D.L. n. 331/1993; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lettere f, g, D.P.R. n. 633/1972 e art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972)

Importo del bollo facoltativo

Con il nuovo tracciato diventerà facoltativa la compilazione del campo “importo” relativo al bollo. Nel caso in cui sia previsto l’assolvimento dell’imposta di bollo, pertanto, rimarrà obbligatoria la valorizzazione del campo “Dati Bollo”, ma diventerà facoltativa l’indicazione del relativo importo.

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