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Legittimo il licenziamento della lavoratrice per il superamento del periodo di comporto

 

Con una recente pronuncia della Corte di Cassazione, la n. 2527/2020, il giudice di legittimità ha ribadito che il superamento del periodo di comporto è sufficiente condizione di legittimità del recesso, senza che sia indispensabile la prova del giustificato motivo oggettivo, della sopravvenuta impossibilità dell’attività lavorativa e dell’impossibilità di assegnare al lavoratore una mansione diversa.

A detta della Suprema Corte, in tema di disciplina del rapporto di lavoro, pur sussistendo il divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto prima del superamento del periodo di comporto del lavoratore, è altrettanto pacifico che il recesso dal rapporto lavorativo sia legittimo e immediatamente efficace non appena superato il limite di tollerabilità dell’assenza del lavoratore.

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