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Obbligo di comunicazione della PEC

ll Decreto Semplificazioni (D.L. 16 luglio 2020, n. 76) ha introdotto una serie di misure volte alla produttività e al benessere economico colpiti dalla pandemia Covid-19. Uno degli obiettivi del Governo è quello di semplificare i rapporti tra Amministrazione, imprese, professionisti e cittadini rafforzando l’utilizzo della posta elettronica certificata e prevedendo sanzioni per la mancata comunicazione dell’indirizzo PEC nei casi previsti dalla legge.

Le disposizioni contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 16, D.L. n. 185/2008 e art. 5, D.L. n. 179/2012) impongono:

  • alle imprese costituite in forma societaria e non, la comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle Imprese;
  • ai professionisti iscritti in albi ed elenchi, la comunicazione ai rispettivi ordini o collegi.

Entro il 1 Ottobre 2020 tutte le imprese, costituite in forma societaria o individuale (queste ultime attive e non soggette a procedura concorsuale), già iscritte al Registro delle Imprese, che non avessero ancora comunicato il proprio indirizzo PEC (ora domicilio digitale), o il cui domicilio digitale sia stato cancellato d'ufficio, o per le quali il proprio domicilio digitale, seppur dichiarato, sia inattivo, dovranno regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro delle Imprese competente per territorio, in esenzione dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

È prevista l’applicazione di una sanzione in misura raddoppiata rispetto a quanto indicato nell’art. 2630 c.c., alle imprese che non abbiano indicato il proprio domicilio digitale.

La mancata comunicazione comporterà l'assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale e comporterà l’irrogazione di una sanzione prevista tra un minimo di € 206,00,  ad un massimo di € 2.064,00 per le società (€ 412,00 se pagate in forma ridotta entro 90 giorni) e da un minimo di € 30,00 ad un massimo di € 1.548,00 per le imprese individuali (€ 60,00 se pagate in forma ridotta entro 90 giorni).

Per quanto riguarda i professionisti che non comunicano il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di appartenenza, è stato introdotto l’obbligo di diffida ad adempiere, entro 30 giorni, da parte dello stesso Collegio o Ordine di appartenenza.

Inoltre, il Conservatore dell’ufficio del Registro delle Imprese, ove rilevi un domicilio digitale inattivo, chiederà alla società di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di 30 giorni, decorsi i quali, perdurando l’inattività e in assenza di opposizione da parte della stessa società, procederà alla cancellazione dell’indirizzo dallo stesso Registro delle Imprese.

Come verificare l’iscrizione del domicilio digitale al Registro delle imprese.

Consultando una visura aggiornata dell’impresa, scaricabile gratuitamente dal cassetto digitale dell’imprenditore (si accede con SPID o CNS);ricercare l’impresa sul sito www.registroimprese.it (ricercare con nome impresa) e fleggare “non sono un robot” in corrispondenza del campo PEC.Anche i professionisti possono verificare se già risulta iscritto il loro Domicilio Digitale collegandosi a INI-PEC (ricordarsi di cliccare sulla casella “non sono un robot”)

Si prega di prestare particolare attenzione ai termini di rinnovo della PEC in modo da non incorrere nella decadenza della stessa che comporterebbe la necessità  di farne nuova richiesta con la rispettiva assegnazione di  nuovo indirizzo di posta elettronica certificata che dovrà a sua volta nuovamente seguire le procedure di registrazione.

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